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Alla Lega Consumatori un servizio sul sovraindebitamento

    Alla Lega Consumatori un servizio sul sovraindebitamento

    Apre a partire dal mese di giugno alla Lega Consumatori di Treviso un nuovo servizio rivolto a chi si trova in condizioni di sovraindebitamento.

    Grazie ad un accordo di convenzione con l'associazione "Rialziamoci Italia" autorizzata dal Ministero della Giustizia sarà possibile accogliere ed accompagnare nel percorso di rientro del debito.

    L’obiettivo è diffondere e rendere accessibile la legge n. 3/2012 (conosciuta anche come legge "antisuicidi"), relazionando così i soggetti sovraindebitati con chi può fornire il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

    Per chiedere informazioni e fissare appuntamento telefonare al numero 0422 56340, in orario di ufficio, o scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

    Chi si trova, dunque, a vivere una situazione di sovraindebitamento può dunque rivolgersi alla Lega Consumatori di Treviso per una prima consulenza e poi, attraverso il servizio, verrà spiegato passo per passo che cosa serve fare per uscire dall'esposizione debitoria.

    A questo processo di esdebitazione possono accedervi tutti i cittadini, aziende, ditte individuali e tutti i soggetti non fallibili.

    Tale servizio è stato introdotto in relazione al progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Veneto ed al quale la Lega Consumatori partecipa al fine di supportare le persone in difficoltà per problemi di sovraindebitamento ulteriormente aggravatisi a causa della Pandemia da Covid 19.

    “Interventi per sostenere i cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze socio-economiche dell’epidemia di Covid-19”. Art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020 approvato dalla Regione Veneto con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1763 / DGR del 22/12/2020.


    La legge 3/2012, la legge sul sovraindebitamento, chiamata anche “legge anti suicidi”, è stata emanata il 27 gennaio 2012 con lo scopo di colmare una grave lacuna dell'ordinamento giuridico italiano e consentire anche ai soggetti "non fallibili" - tra i quali ad esempio privati cittadini, imprenditori agricoli, professionisti e aziende - di accedere a specifiche procedure concorsuali atte a risolvere la loro situazione di perdurante incapacità ad onorare gli impegni finanziari assunti (utenze, rate di mutui e prestiti, fornitori, tasse...).

    Il sovraindebitamento, infatti, prima di essere un concetto giuridico è un fenomeno purtroppo tristemente diffuso: da dati Caritas e Istat, il numero delle famiglie in stato di grave sovraindebitamento è pari a oltre 2 milioni, con un incremento del 53,5% dal 2007 ad oggi, al quale aggiungere gli altri soggetti non fallibili quali professionisti e piccoli imprenditori.

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    Assistenti familiari: con l'estate nuove complessità per le famiglie

      Assistenti familiari: con l'estate nuove complessità per le famiglie

      Badanti sempre più “anziane”, problema vaccinazioni, turnover per le ferie, bisogno di formazione. L’estate porta con sè nuove complessità per famiglie e lavoratrici domestiche.

      Badanti sempre più “anziane”, ormai prossime anche loro alla pensione. Scarso ricambio, pure solo per le sostituzioni durante le ferie estive. E tanto grigio ancora, oltre che il bisogno urgente di affrontare in modo serio il tema della regolarizzazione dopo il flop della sanatoria dello scorso anno - frenata da ostacoli burocratici, file rallentate per la pandemia e permessi di soggiorno concessi con il contagocce - e della loro formazione professionale. “Un settore che ha sempre molti aspetti da considerare e che ora, in tempi di Covid e nel periodo estivo, tende ad aggiungere nuove complicazioni” spiega Andrea Citron, presidente di Acli Service Treviso che nei suoi uffici si occupa anche di gestione di contratti di lavoro domestico, oltre 1.300 nel solo 2020.

      Partiamo dal tema “vaccino”. Che succede se una badante non lo fa?

      La vaccinazione contro il Coronavirus non è obbligatoria per la popolazione e quindi anche questa categoria di lavoratrici segue le regole della campagna in atto, non essendo tra l’altro riconosciuta la professione in ambito sociosanitario. Nel caso in cui non si sottoponessero al vaccino e il datore di lavoro le giudicasse non più idonee alla propria situazione familiare, il rapporto di lavoro potrà essere interrotto. Il blocco dei licenziamenti non si applica infatti ai lavoratori domestici, pertanto il datore potrà chiudere il contratto senza esplicitare la motivazione. Ancora una volta, ad essere in difficoltà sono le famiglie, che si trovano in mezzo a due fuochi: tutelare la salute del proprio caro da una parte e rischiare di perdere il proprio dipendente dall’altra.

      Quali aiuti possono venire incontro a coloro che contraggono il virus?

      Le assistenti familiari colpite da Coronavirus possono contare su un importante sostegno che arriva dalla Cassacolf e che riconosce loro una indennità giornaliera: 40 euro a notte in caso di ricovero per un massimo di 50 giorni e altrettanti al giorno in caso di isolamento domiciliare per un massimo di 14 comprovati da certificazione sanitaria”. Anche per questo motivo, essere in regola con il contratto di lavoro è fondamentale, oltre che vantaggioso.

      Sta arrivando l’estate, ci sono difficoltà nella gestione delle ferie e delle sostituzioni?

      Molte assistenti famigliari hanno accumulato diversi giorni di ferie perché nel 2020 a causa del Covid hanno rimandato la fruizione e non sono rientrate nel loro paese. Già ora, ai primi di giugno, rileviamo dai nostri uffici la difficoltà a trovare le sostituzioni estive perché non c’è più il ricambio delle lavoratrici domestiche. In passato era la “badante titolare” a programmare le vacanze estive e a chiamare in Italia la sostituta, spesso parente, amica, compaesana, del proprio paese di origine. Oggi queste persone non sono più disponibili a lasciare il loro Paese per lavorare nell’ambito del lavoro di cura in Italia, anche e soprattutto a causa del Covid.

      Insomma, un quadro ancora a tinte chiaroscure…

      Molte famiglie sono disorientate, di norma ci mettono dai 3 ai 4 cambi per trovare la lavoratrice “giusta” per la propria situazione di cura familiare. Le assistenti invece si dividono tra chi è poco consapevole di quanto previsto dal contratto nazionale e chi invece non vuole un lavoro regolarizzato per non dover rinunciare alla fruizione di bonus di sostegno al reddito; la mancanza di agevolazioni fiscali e incentivi da parte dello Stato crea ulteriori difficoltà per le famiglie. Bisogna affrontare di petto la questione delle badanti, spesso non in grado di assistere gli anziani adeguatamente, e alle quali lo Stato oggi non riconosce il ruolo di cura. Vanno formate e regolarizzate. Le Acli provinciali organizzano quasi ogni anno un corso per gli assistenti familiari utile a dare delle nozioni specifiche rispetto ai diritti-doveri del contratto nazionale ma soprattutto ad approfondire temi della salute dell'anziano dal punto di visita fisico e socio-relazionale.

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      Assegno unico per figlio: le ultime novità

        Assegno unico per figlio: le ultime novità

        Con l’intento di offrire una immediata risposta alle esigenze di sostegno della natalità e genitorialità, il Governo ha ritenuto utile introdurre una “misura ponte” transitoria, operativa e in vigore già dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, destinata ad accompagnare lavoratori e cittadini verso il successivo varo dell’ assegno unico e universale (per il quale si ipotizzerebbe quindi una data di partenza fissata al 1° gennaio 2022).

        Si tratta dell’assegno temporaneo per figli minori introdotto dal DL n. 79 del 8 giugno 2021, che nel periodo transitorio che precede l’operatività dell’assegno unico e universale si affiancherà alle restanti prestazioni a tutela della genitorialità che rimarranno pertanto temporaneamente ancora in vigore. Per l’Assegno al nucleo familiare (ANF), nel medesimo periodo transitorio che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, viene altresì prevista una maggiorazione dei relativi importi per nuclei con figli.

        In attesa delle circolari illustrative ed operative che saranno emanate dall’Inps, vediamo di seguito gli aspetti salienti della nuova misura.

        PLATEA SOGGETTI DESTINATARI

        Il nuovo assegno temporaneo per i figli minori, operativo a decorrere dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, è indirizzato a tutti i nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).

        Si tratta quindi di circa 1.800.000 nuclei familiari in cui non siano presenti soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

        • lavoratori dipendenti pubblici e privati in attività (compresi gli apprendisti, le collaboratrici domestiche, i lavoratori a domicilio e i soci di cooperative) e assimilati (ad esempio i lavoratori socialmente utili);
        • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali;
        • titolari di prestazioni a sostegno del reddito, quali la disoccupazione NASpI, la cassa integrazione, la malattia, la maternità;
        • titolari di pensioni liquidate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS o dai regimi sostitutivi ed esclusivi dell’Ago (fondi speciali gestiti dall’Inps, gestioni ex Enpals, ex Inpdap, ex Ipost, Ferrovie, ecc.) e titolari di trattamento pensionistico di categoria “PSO” (assegni vitalizi già erogati dall’Enpas, dall’Istituto Postelegrafonici e dall’Inadel);
        • lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali con reddito imponibile annuo superiore a 5.000 euro e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata).

        Tra i nuclei familiari che non hanno diritto all’ANF, e nei confronti dei quali troverà quindi applicazione il nuovo assegno temporaneo, dovrebbero rientrare anche quelli in cui vi siano soggetti potenzialmente destinatari dell’ANF, ma che poi in concreto non ne usufruiscono per superamento dei limiti reddituali di legge oppure per il non raggiungimento della soglia del 70% di reddito da lavoro dipendente in rapporto al reddito complessivo. Questo aspetto dovrà comunque formare oggetto di chiarimento da parte dell’Inps.

        Di certo, i nuclei familiari aventi diritto all’ANF, ancorché non richiesto e non beneficiato, sono esclusi dall’assegno temporaneo. Così come saranno invece ricompresi i nuclei in cui siano presenti soltanto soggetti inoccupati o, nel rispetto delle soglie ISEE di legge, soltanto soggetti iscritti alle Gestioni speciali Inps ART/COM/CDCM.

        REQUISITI E CONDIZIONI

        L’Assegno temporaneo, erogabile su base mensile, è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

        a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

        • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
        • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia” (sul significato e portata di questa condizione attendiamo i chiarimenti dell’Inps);
        • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
        • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

        b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di ISEE minorenni in corso di validità, con un valore non superiore a 50 mila euro (vedi tabella di cui all’allegato 1 al DL 79/2021).

        MISURA PRESTAZIONE

        L’importo mensile dell’assegno temporaneo erogabile per ciascun figlio minore a carico è determinato in base al numero di figli presenti nel nucleo familiare (fino a 2 figli minori, oppure da 3 figli minori in su) e al livello del valore ISEE minorenni raggiunto dal nucleo familiare stesso.

        Livelli di ISEE crescenti comportano ovviamente un assegno mensile d’importo inferiore, e nuclei familiari con almeno tre figli minori sono destinatari di un importo mensile più elevato. Ovviamente, la presenza di figli maggiorenni, nel rispetto dei livelli ISEE di legge, non è ostativa alla concessione del beneficio.

        In allegato la tabella con i livelli ISEE minorenni e i corrispondenti importi mensili di assegno temporaneo.

        Gli importi di assegno temporaneo sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità. L’Inps chiarirà il concetto di disabilità applicabile alla fattispecie.

        DOMANDA E DECORRENZA

        La domanda di assegno temporaneo per figli minori deve essere presentata in modalità telematica all’Inps.

        La norma prevede espressamente che la domanda possa essere presentata direttamente dagli interessati o per il tramite degli Istituti di Patronato, “secondo le modalità indicate dall’INPS”.

        Il termine di presentazione della domanda è fissato al 30 giugno 2021, ma per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 vengono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Per domande presentate a partire da ottobre 2021 la decorrenza del beneficio è fissata dal mese di presentazione della domanda stessa.

        L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

        L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

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        Nuova classificazione per i metalmeccanici industria

          Dal 1° giugno 2021 è stata introdotta una nuova classificazione del personale nel CCNL Metalmeccanica Industria.

          La classificazione unica per operai, impiegati e quadri sarà su 9 livelli (non più 10) suddivisi in 4 aree:

          • Area D: area operativa, Livelli D1, D2
          • Area C: area tecnica, Livelli C1, C2, C3
          • Area B: area specialistica e gestionale, Livelli B1, B2, B3
          • Area A: gestione del cambiamento e innovazione, Livello A1

          La riclassificazione dei lavoratori già in forza non ha nessuna conseguenza sugli scatti di anzianità già maturati.

          Evidenziamo una tabella di comparazione tra vecchio sistema di inquadramento (fino al 31 maggio 2021) e il nuovo (dal 1° giugno 2021):

          Sistema fino al 31/05/2021

          Retribuzione lorda minima fino al 31/05/2021

          Nuovo Sistema dal 01/06/2021

          Nuovi livelli

          Retribuzione lorda minima dal 01/06/2021

          2.392,00

          AREA A

          A1

          2.424,86

          2.336,02

          AREA B

          B3

          2.368,12

          2.092,45

          AREA B

          B2

          2.121,20

          5° super

          1.950,39

          AREA B

          B1

          1.977,19

          1.819,64

          AREA C

          C3

          1.844,64

          1.699,07

          AREA C

          C2

          1.722,41

          3° super

          1.633,88

          AREA C

          C1

          1.686,74

          1.628,69

          AREA D

          D2

          1.651,07

          1.468,71

          AREA D

          D1

          1.488,89

          1.330,54

          eliminato

           

           

           

          Siamo a disposizione nelle sedi di Treviso, Montebelluna, Conegliano e Pieve di Soligo per eventuali chiarimenti.

          Una famiglia deve avere una casa dove abitare, una fabbrica dove lavorare, una scuola dove crescere i figli, un ospedale dove curarsi e una chiesa dove pregare il proprio Dio

          Giorgio La Pira