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L'assicurazione sociale per l'impiego

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    Approfondimento Lavoro/2 a cura dell'Ufficio lavoro del Patronato Acli di Treviso

    La legge di riforma del mercato del lavoro (L.92/2012) ha introdotto per gli eventi di disoccupazione involontaria successivi al 1° gennaio 2013 l’istituto dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, abbreviato con la sigla ASpI, destinato ad unificare e sostituire in un’unica disciplina le previgenti prestazioni a sostegno del reddito.

    Si tratta della disoccupazione ordinaria, della disoccupazione con requisiti ridotti, della disoccupazione speciale edile e della disoccupazione per apprendisti sospesi o licenziati. A decorrere dal 1°gennaio 2017 l’ASpI sostituirà anche l’indennità di mobilità.

    In data 8 giugno 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale decreto attua le disposizioni della legge 92/2012 e dispone, in via sperimentale, che negli anni 2013-2014-2015, il lavoratore che abbia diritto all’Aspi o alla Mini Aspi (già disoccupazione con requisiti ridotti), possa richiedere la liquidazione anticipata (in un’unica soluzione) di quanto non ancora corrisposto a tali titoli.

    Il decreto sopra citato prevede che possano beneficiare di tali anticipazioni, i lavoratori che hanno intenzione di:
    1. intraprendere un’attività di lavoro autonomo.
    2. avviare un’attività di auto impresa o micro impresa.
    3. associarsi in cooperativa.
    4. sviluppare un’attività autonoma a tempo pieno, già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione Aspi o Mini-Aspi.
    5. intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co. svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro (che ha determinato il diritto all’indennità Aspi o Mini-Aspi), ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate così come disposto dall’art. 2359 del Codice Civile.

    Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda di anticipazione, va precisato che dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, a tale scopo, è previsto un apposito servizio da parte del Patronato ACLI di Treviso.

    Per approfondimenti, contattare l'Ufficio Lavoro del Patronato ACLI di Treviso al numero 0422/543640 - mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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    I contratti di solidarietà

      Operaio

      Approfondimento Lavoro/2 a cura dell'Ufficio lavoro del Patronato Acli di Treviso

      "E' evidente come, nei periodi di crisi, il ruolo del contratti di solidarietà "difensivi" sia particolarmente importante". Eccone le caratteristiche, la durata, il trattamento economico.
      I contratti di solidarietà sono disciplinati dalla Legge 19/12/1984, e consistono in un accordo collettivo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali diretto a incentivare e favorire l'occupazione mediante la riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti dell'azienda.

      La suddetta legge distingue tra:
      1) contratti di solidarietà difensivi, che prevedono una riduzione dell'orario di lavoro, suddividendo l'attività lavorativa tra più lavoratori con lo scopo di evitare il licenziamento di quelli in esubero.
      2) contratti di solidarietà espansivi, che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro per permettere l'assunzione di nuovo personale e, pertanto, incrementare l'occupazione aziendale.

      Appare evidente, soprattutto nei periodi di crisi economica, il ruolo particolarmente importante dei contratti di solidarietà difensivi, i quali, una volta ottenuta l'autorizzazione ministeriale, possono essere stipulati in presenza di due requisiti previsti dal D.M. 10/07/2009:
      1) l'impresa deve rientrare nell'ambito di applicazione della C.I.G.S.
      2) l'impresa deve aver occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente.

      È evidente che, nonostante entrambe le tipologie contrattuali utilizzano la riduzione dell'orario di lavoro a fini occupazionali, quelli difensivi, sono stipulati da imprese in crisi che vogliono evitare un licenziamento collettivo del personale eccedente, quelli espansivi, non sono correlati ad una crisi aziendali, ma si fondano su di un principio di solidarietà tra lavoratori disoccupati e occupati.

      La durata del contratto di solidarietà, può essere al massimo di 24 mesi, eventualmente prorogabili di altri 24 mesi (nel caso di lavoratori operai e impiegati nel Mezzogiorno, la proroga può arrivare fino a 36 mesi); può beneficiarne tutto il personale dipendente, ad eccezione dei dirigenti, degli apprendisiti, e dei lavoratori a domicilio.

      Il trattamento economico dei prestatori di lavoro beneficiari di tale contratto, in base a quanto stabilito dall'art. 6 co. 3, L. 60871996, consisteva in un'integrazione salariale pari al 60% della retribuzione persa in seguito alla riduzione dell'orario, ma, a causa della crisi congiunturale che ha colpito la maggior parte delle imprese del nostro Paese, con la L. 228 c.d. legge di stabilità 2013, la misura del trattamento è aumentata fino al raggiungimento dell'80% della retribuzione persa dal lavoratore.

      Per maggiori informazioni su questo e altri temi, contattare l'ufficio lavoro del Patronato ACLI di Treviso all'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

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      Una famiglia deve avere una casa dove abitare, una fabbrica dove lavorare, una scuola dove crescere i figli, un ospedale dove curarsi e una chiesa dove pregare il proprio Dio

      Giorgio La Pira