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Assegno unico misura ponte. Facciamo chiarezza

    Assegno unico misura ponte. Facciamo chiarezza

    Con un nuovo decreto il governo è stato introdotto dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni familiari.

    Potranno richiedere l’ASSEGNO PONTE dal 1° luglio 2021 i nuclei familiari che non percepiscono gliANF, assegni al nucleo familiare. Tra questi vi sono i lavoratori autonomi (titolari di Partita Iva) e i disoccupati, nel rispetto dei requisiti previsti.

    La misura ponte avrà una validità di 6 mesi. Poi dal 2022, con la riforma fiscale, diventerà strutturale e universale (a regime il minimo per un figlio sarà pari a 167 euro). 

    L’assegno ponte verrà riconosciuto per i figli da 0 a 18 anni.

    Per accedere all’assegno ponte, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso di un ISEE inferiore a 50mila euro annui. Inoltre, il richiedente dovrà rispettare uno dei seguenti requisiti:

    • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
    • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
    • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
    • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del 18esimo anno d’età;
    • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

    L’assegno verrà corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE. Gli importi diminuiscono al crescere del livello dell’ISEE.

    Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore verrà maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi saranno maggiorati di 50 euro.

    COME FARE LA DOMANDA

    Il richiedente, munito di ISEE, dovrà seguire la procedura telematica che l’Inps è tenuto predisporre entro il 30 giugno, visto che dal 1° luglio la macchina delle istanze diverrà operativa.
    Comunicazioni più specifiche saranno dunque diramate dall’istituto previdenziale nelle prossime settimane, in ogni caso i canali attraverso cui fare richiesta saranno due: o il sito stesso dell'Inps, oppure gli sportelli di Patronato (cliccando qui è possibile cercare la sede del Patronato Acli più vicina).
     
    La decorrenza della misura scatterà poi dal mese di presentazione della domanda stessa, ma in ogni caso, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte tutte le singole mensilità arretrate a partire dal mese di luglio. Infine, per quanto riguarda la compatibilità dell’Assegno, questa è garantita in presenza di Reddito di Cittadinanza o di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali. È inoltre garantita la non imponibilità ai fini Irpef.
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    Una famiglia deve avere una casa dove abitare, una fabbrica dove lavorare, una scuola dove crescere i figli, un ospedale dove curarsi e una chiesa dove pregare il proprio Dio

    Giorgio La Pira