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Il "nuovo" bonus baby sitter

L’emergenza Covid-19 resta anche un’emergenza familiare essendo chiamati a conciliare la vita lavorativa con la gestione dei figli spesso impossibilitati a frequentare in presenza la scuola.

Tra le varie misure, il decreto Ristori bis approvato in data 9 novembre 2020 ha previsto un nuovo Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 1.000,00 euro.
L’attuale bonus è tuttavia totalmente diverso in termini di beneficiari e condizioni dal precedente bonus previsto dal decreto Cura Italia.

I requisiti, ai fini dell’ottenimento, sono:

  • Il richiedente deve essere lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata o ad una gestione Ago speciale e non iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie. Pertanto il bonus baby sitter del decreto Ristori bis non è più a favore dei lavoratori dipendenti;
  • Il richiedente deve essere residente in una “zona rossa” con rischio di contagio estremamente alto dove è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
  • Il richiedente deve essere genitore di un minore di 14 anni frequentante le suddette scuole o di un figlio con grave disabilità senza limite di età purché iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura;
  • Il richiedente non può svolgere la prestazione in smart working;
  • l’altro genitore non deve essere disoccupato o non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

L’erogazione del bonus avviene sempre attraverso il libretto famiglia, ma questa volta la prestazione di assistenza non può essere effettuata da nessun familiare del richiedente. Tale bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Ricordiamo che per i lavoratori dipendenti, per i quali ad oggi non è stato previsto il bonus baby sitting,  sono previste le seguenti tutele nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza:

  • congedo parentale straordinario, qualora non sia possibile l’attività in smart working, in caso di periodi di quarantena scolastica dei figli minori di anni 14, disposti dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Tale congedo, indennizzato al 50% della normale retribuzione, deve essere richiesto con domanda all’Inps.
  • congedo parentale straordinario, qualora non sia possibile l’attività in smart working, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza limitatamente alle Regioni che appartengono alla “zona rossa”, nelle quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, per i figli minori di 14 anni iscritti alle suddette scuole.
  • congedo covid non indennizzato per le due casistiche sopra menzionate in relazione a figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, presentando domanda direttamente al datore di lavoro.

Evidenziamo che le norme sono in continua evoluzione e soggette a modifiche in sede di conversione dei decreti in leggi.

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Una famiglia deve avere una casa dove abitare, una fabbrica dove lavorare, una scuola dove crescere i figli, un ospedale dove curarsi e una chiesa dove pregare il proprio Dio

Giorgio La Pira