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Banche fallite: al via gli indennizzi per i risparmiatori

    Banche fallite: al via gli indennizzi per i risparmiatori

    Arrivano gli indennizzi per i risparmiatori coinvolti dai crac bancari: automatici per una platea stimata al 90% del totale, ovvero chi ha un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea.

    Per il restante 10% circa, la creazione di un indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte di una Commissione tecnica attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che conducono all’erogazione diretta dell’indennizzo. Vengono rafforzate l’indipendenza della Commissione tecnica e la sua capacità operativa.

    Sono questi i punti salienti delle nuove disposizioni previste per l’attuazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 relative al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), dettagliate con il Decreto Crescita e con il successivo decreto attuativo.

    Il Fondo ha una dotazione iniziale di oltre 1,5 miliardi di euro: 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

    Per informazioni sui documenti da raccogliere ed assistenza nel caricamento della domanda tel 0422 56340 il lunedi dalle 14.30 alle 17.30 oppure email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

    A CHI SPETTANO GLI INDENNIZZI
    Hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

    Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente  more uxorio o di fatto (secondo quanto previsto dalla legge sulle unioni civili del maggio 2016), ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.

    Sono esclusi dalle prestazioni del FIR, tra gli altri, gli strumenti finanziari in possesso di soggetti diversi dai precedenti (fra cui controparti qualificate e clienti professionali) alla data della messa in liquidazione della banca, quelli acquistati e in possesso di soggetti che abbiano avuto, al primo gennaio 2017, nelle banche o loro controllate incarichi quali componente del Cda o degli organi di controllo, membro del collegio sindacale, consigliere delegato, direttore e vice direttore generale, nonché parenti ed affini di primo e secondo grado.

    GLI IMPORTI DELL'INDENNIZZO
    stato previsto un indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti subordinati: per entrambe le platee, dall’ammontare di tale indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

    AZIONISTI
    L'indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30%, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.

    OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI
    L'indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95%, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.

    MODALITA' DI ACCESSO
    Viene costituita presso il Ministero una Commissione tecnica indipendente per la valutazione delle domande, le cui attività di supporto sono affidate alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), che svolge l’attività di Segreteria tecnica. Gli aventi diritto possono presentare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, a tale Commissione entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data indicata da apposito decreto.

    L’istanza indica, tra le altre cose, i dati personali dell’avente diritto, i dati relativi agli strumenti finanziari oggetto della richiesta, la banca che ha emesso tali strumenti, i dati necessari per il pagamento tramite bonifico bancario o postale. Fra gli allegati, possono essere presentati anche i documenti utili ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza che hanno causato il danno ingiusto.

    COMMISSIONE TECNICA
    Viene istituita una Commissione tecnica di nove componenti con requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità, competente per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del Fir.

    Fra i suoi compiti, quello di esaminare le istanze presentate e la documentazione acquisita; di disporre l’acquisizione di informazioni e documenti necessari per l’assolvimento delle proprie funzioni; di verificare la sussistenza dei requisiti dei richiedenti nonché delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza che hanno causato un pregiudizio ingiusto, anche acquisendo d’ufficio la necessaria documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale.

    La Commissione stabilisce inoltre i criteri generali e le linee guida per la tipizzazione delle diverse tipologie di violazioni massive in presenza delle quali sussistono il danno subito dal risparmiatore e il nesso causale tra le violazioni e il danno stesso. Allo stesso tempo, è compito della Commissione determinare la misura dell’indennizzo e i criteri per la redazione dei piani di riparto, anche parziali.

    INDENNIZZO DIRETTO
    Hanno diritto all’erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario i soggetti risparmiatori persone fisiche - ovvero i loro successori mortis causa, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado - in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione che soddisfano una delle seguenti condizioni:

    • patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018, al netto degli strumenti finanziari oggetti di indennizzo e dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;
    • ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

    VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
    Per il restante 10% circa che non rientra nelle soglie reddituali o patrimoniali, viene comunque prevista una forma di indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte della Commissione tecnica attraverso la tipizzazione delle violazioni di natura contrattuale o extra-contrattuale, e dei criteri in presenza dei quali l’indennizzo può comunque essere direttamente erogato.

    Fra queste tipologie di violazioni, rientrano anche la vendita o il collocamento di strumenti finanziari senza che siano state osservate le disposizioni che prevedono la valutazione della consapevolezza e dell’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio; la realizzazione di tali azioni insieme all’erogazione di finanziamenti (ad esempio le operazioni baciate) o l’assegnazione di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo con l’età del cliente. Rappresentano violazioni massive anche la produzione e pubblicazione da parte di una banca di dati fuorvianti per l’investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca stessa.

    PIATTAFORMA WEB PER INOLTRO DELLE DOMANDE
    La Consap mette a disposizione una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete in merito alle modalità di presentazione dell’istanza e agli adempimenti necessari, anche attraverso un sistema interattivo di risposte alle domande dei risparmiatori.

    Dal 22 agosto inizia a decorrere il periodo di 180 giorni di tempo per la presentazione delle istanze di indennizzo: gli utenti potranno fare richiesta sulla piattaforma informatica, dove sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente.

    Le istanze, corredate dall’idonea documentazione, possono essere inviate esclusivamente in via telematica utilizzando i moduli presenti sul portale in questione.
    Per maggiori informazioni sulle modalità di compilazione dell’istanza è attivo il call center telefonico per l'assistenza al numero 02/49525830.

    Il servizio è operativo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

    PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI
    Una volta determinata la misura dell’indennizzo a favore degli aventi diritto e stabiliti i criteri per la redazione dei piani di riparto degli indennizzi stessi, la Commissione ne approva il piano di riparto e ne dispone il pagamento, con la massima celerità, anche attraverso la predisposizione di piano di riparto delle risorse disponibili, nel rispetto dei limiti di spesa, della dotazione del Fondo e fino al suo esaurimento.

    Nell'erogazione degli indennizzi viene data precedenza ai pagamenti degli indennizzi diretti, nel cui ambito hanno precedenza quelli di importo non superiore a 50.000 euro.

    Le somme che non vengono impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate per essere utilizzate in quelli successivi.

    I pagamenti degli indennizzi avvengono mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto.

    Fonte: www.mef.gov.it

     

     

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    Una famiglia deve avere una casa dove abitare, una fabbrica dove lavorare, una scuola dove crescere i figli, un ospedale dove curarsi e una chiesa dove pregare il proprio Dio

    Giorgio La Pira