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Reddito di Cittadinanza: Isee decisivo. Al Caf per fare domanda

    Reddito di Cittadinanza: Isee decisivo. Al Caf per fare domanda

    Con la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul Decreto n. 4 del 28 gennaio 2019 (ribattezzato “Decretone”), e la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Reddito di Cittadinanza (RdC) è diventato a tutti gli effetti una realtà normativa del Paese, in attesa, adesso, di trovare i suoi sbocchi pratici nella vita quotidiana di quanti ne faranno richiesta.

    Definita quale “misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale”, il RdC andrà a sostituire il vecchio REI – Reddito di Inclusione – che a sua volta sostituiva il SIA, operando sul doppio fronte del sostegno economico alle famiglie meno abbienti e su quello del “recupero” sociale e dell’integrazione lavorativa.

    Caf e Centri per l’impiego

    Punti di snodo, allora, decisivi nell’attuazione del programma del RdC saranno da una parte i Caf e dall’altra i centri per l’impiego. I primi svolgeranno un ruolo cruciale per quanto concerne anzitutto la dichiarazione Isee (tappa fondamentale per la verifica dei requisiti di accesso) e successivamente per l’inoltro effettivo della domanda di Reddito.

    Puoi rivolgerti al CAF di Acli Service in provincia di Treviso. Scopri la sede più vicina e gli orari: clicca qui.

    Ai centri per l’impiego sarà invece affidata tutta la questione dell’inquadramento lavorativo dei richiedenti. In buona sostanza la componente lavorativa sarà la conditio sine qua non per poter beneficiare dell’erogazione del RdC. Senza quindi l’accettazione, da parte del soggetto richiedente, di un percorso lavorativo in un determinato ambito cui si verrà indirizzati con l’ausilio dei centri per l’impiego (figure decisive saranno i cosiddetti “navigator” di cui si sta parlando), il RdC non verrà erogato.

    Le risorse che sono state stanziate al progetto RdC dalla Legge di Bilancio 2019 ammontano a 7,1 miliardi complessivi per questo primo anno. I dettagli operativi sono invece contenuti nel “Decretone” varato dal Consiglio dei Ministri del 17 gennaio, ma è chiaro che per conoscere l’iter specifico tramite il quale sarà possibile presentare domanda ai fini del Reddito bisognerà attendere le istruzioni dell’Inps e del Ministero del Lavoro.

    Al momento sappiamo solo che l'articolo 5 del testo pubblicato in GU stabilisce che: “Le richieste del RdC possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale previa stipula di una convenzione con l'Inps” (convenzione che ancora non esiste).

    A parte questo, sempre l’articolo 5 stabilisce che: “Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi”; e inoltre: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del RdC anche contestualmente alla presentazione della Dsu a fini Isee e in forma integrata”.

    Beneficiari e requisiti

    Per quanto riguarda invece beneficiari e requisiti, non resta che rifarci al dettato della norma: articoli 1 e 2. Il reddito di cittadinanza sarà dunque riconosciuto - a decorrere dal mese di aprile 2019 - ai nuclei familiari in possesso di una serie di requisiti anzitutto “logistici”:

    • cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
    • titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    • cittadinanza di Paesi terzi + il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    • residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due (considerati al momento della presentazione della domanda) e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

    Vi sono poi i requisiti economici che fanno entrare in gioco l’Isee. Il RdC sarà infatti vincolato al calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente riferito alla famiglia. In linea generale la soglia Isee da non oltrepassare, comprensiva quindi di eventuali redditi fiscalmente imponibili e delle eventuali fonti patrimoniali, è fissata a 9.360 euro. Vi sono poi, all’interno del calcolo Isee, gli altri requisiti specifici ugualmente influenti ai fini della domanda, e cioè:

    • un valore del patrimonio immobiliare non superiore ad una soglia di euro 30.000;
    • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità presente nel nucleo;
    • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee.

    Con riferimento invece ai beni durevoli:

    • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
    • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

    Infine, come ulteriore requisito “comportamentale” anti-lavoro nero (scongiurare cioè le situazioni in cui un lavoratore scontento, pur di arrotondare col RdC, potrebbe dimettersi per poi lavorare senza contratto), è stata poi aggiunta la condizione in base alla quale il nucleo non deve avere tra i componenti “soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”.

    Erogazione

    Finora abbiamo visto i paletti entro i quali è possibile ottenere il RdC. Quanto all’erogazione vera e propria degli importi, questa avverrà su un’apposita Card erogata da Poste italiane e molto probabilmente abilitata soltanto a determinate tipologie di acquisto tracciabili di prima necessità. Tuttavia anche questo è un punto su cui dovrà essere fatta chiarezza in seguito, perché, stabilisce la norma del Reddito (articolo 3, comma 7), “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del RdC suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne”.

    A dispetto dunque di quanto indicato nell’incipit del decreto, che fissa al 1° aprile 2019 la data di decorrenza del RdC, qui il legislatore individua in “sei mesi” dalla sua entrata in vigore (28 gennaio 2019) il tempo tecnico per stabilire le modalità operative di erogazione. Morale: di fatto le erogazioni vere e proprie del RdC potrebbero partire non prima di fine luglio, considerando comunque gli arretrati a partire dalla mensilità di aprile, mese di decorrenza.

    Il beneficio in ogni caso - stabilisce il comma 4 dell’articolo 3 - “non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui (780 mensili), moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui”. Questo significa che non esisterà un’erogazione standard per tutti, ma che ciascun nucleo beneficerà di un importo mensile parametrato alla sua condizione effettiva. La durata sarà al massimo di 18 mesi, trascorsi quali occorrerà ripresentare la domanda di assegnazione.

    Nodo risparmi

    Oltretutto c’è da considerare l’implicito (e discutibile) obbligo introdotto dal legislatore a spendere tutto l’importo mensile entro il mese successivo a quello di caricamento sulla card. “Il beneficio – articolo 3, comma 15 – è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso”.

    Quindi, ad esempio, la mensilità erogata ad aprile andrà esaurita entro fine maggio. Se ciò non dovesse accadere, “l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso”.

    Seguendo allora l’esempio, ciò che eventualmente non sarà stato speso/prelevato entro fine maggio verrà poi sottratto dalla mensilità di giugno. Lascia inoltre dubbiosi la possibilità di prelevare somme di denaro dalla card, come se questa fosse una qualunque tessera di debito o credito, perché a questo punto il denaro prelevato (quindi non tracciato) potrebbe avere destinazioni o utilizzi non congrui rispetto agli obiettivi che il RdC si prefigge. Chi potrebbe dire, infatti, che le quote prelevate dalla card siano poi effettivamente state spese e non “tenute da parte come gruzzolo”, o magari spese dagli stessi membri del nucleo beneficiario per beni di prima necessità?

    Fonte: mycaf.it

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    "Carnevale Explosivo" con l'Asd Sport&Dance

      "Carnevale Explosivo" con l'Asd Sport&Dance

      Il 28 febbraio 2019 appuntamento con il Carnevale Explosivo dell'Asd Sport&Dance.

      L'associazione sportiva, affiliata all'Us Acli, organizza una serata di esibizioni e festa presso la palestra in viale Europa 20, a Treviso. 

      Il programma:
      ore 18.15 Zumba 1
      ore 19.00 Esibizione Reggaeton Explosivo
      ore 19.15 Carnival Party a tema: il bacio

      Per informazioni

      Asd Sport&Dance
      www.sportandance.it
      Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
      tel. 345 0238193 - 348 3507576

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      In pensione prima con Ape Sociale: prorogata fino a dicembre 2019

        In pensione prima con Ape Sociale: prorogata fino a dicembre 2019

        L’Ape sociale è stata prorogata di un anno, fino a dicembre 2019: è una delle novità del Decreto Legge, appena approvato, con il quale sono state introdotte Quota 100 e reddito di cittadinanza.

        L’APeSociale è un assegno che consente di andare in pensione in anticipo ed è destinata ai lavoratori dipendenti, autonomi e agli iscritti alla gestione separata dell’Inps che abbiano maturato 63 anni di età anagrafica e almeno 30 o 36 anni di contribuzione, a seconda della tipologia di lavoro svolto.

        Dall’1 gennaio 2018 le lavoratrici madri possono beneficiare dello sconto di un anno di contribuzione per ogni figlio entro un massimo di 2 anni di età.

        Condizioni per il diritto

        Oltre a chi possiede i requisiti contributivi e anagrafici indicati sopra, possono richiedere l’Ape social anche i lavoratori che versano in condizione di difficoltà individuata in base a quattro specifici profili:

        • Lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione dal rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale, contratti a termine, a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, ed abbiano smesso da almeno tre mesi di usufruire della prestazione di disoccupazione loro spettante. I soggetti richiedenti devono essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
        • Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge, un parente di primo grado convivente o un parente o affine di 2° grado con handicap grave, qualora il coniuge o genitore della persona affetta da handicap abbiano compiuto 70 anni o siano anch’essi invalidi o deceduti, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
        • Lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e siano in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva.
        • Lavoratori che al momento della decorrenza dell’Ape sociale risultino svolgere o aver svolto in Italia una delle attività professionali considerate gravose, secondo precise tempistiche: da almeno 6 anni in via continuativa negli ultimi 7, oppure almeno 7 anni di lavoro continuativo negli ultimi 10. L’anzianità contributiva richiesta in questi casi è di 36 anni.

        La domanda

        Per poter ottenere l’APeSociale i potenziali beneficiari dovranno innanzitutto presentare all’Inps domanda di certificazione dei requisiti, verificati i quali potranno procedere con la richiesta di accesso all’anticipo pensionistico.

        L’istanza di verifica va inviata entro tre finestre temporali: 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre.

        Il sussidio consiste in un assegno erogato direttamente dall’Inps per 12 mensilità all’anno: il valore, che è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all’indennità stessa, non può superare i 1500 euro lordi.

        La pensione con Ape sociale non è compatibile con gli altri trattamenti di sostegno al reddito, non può essere concessa a coloro che sono già titolari di una pensione diretta e per accedere al sussidio il lavoratore deve cessare qualsiasi attività lavorativa, sia dipendente che autonoma.

        È consentito però cumulare l’indennità con piccoli redditi: entro gli 8.000 euro lordi annui nel caso di lavoro dipendente, entro i 4.800 euro per lavoro autonomo.

        (A cura di Katia Marazzina)

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        Per una consulenza previdenziale personalizzata gli Operatori del Patronato Acli ci sono. Prenota un appuntamento o recati nella sede a te più vicina.

        Fonte: patronato.acli.it

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        In pensione prima con Opzione Donna: proroga e nuovi requisiti

          In pensione prima con Opzione Donna: proroga e nuovi requisiti

          Due importanti novità riguardanti “Opzione donna” sono state inserite nel Decreto Legge, appena approvato, con il quale sono state introdotte Quota 100 e reddito di cittadinanza.

          Si tratta della proroga per tutto il 2019 della misura destinata alle donne che desiderano andare in pensione in anticipo, e dell’aumento di un anno dell’età necessaria per fare la domanda.

          Dopo mesi di annunci e bozze, è dunque arrivato il testo definitivo su quota 100, un provvedimento che non modifica l’impianto della legge Fornero sulle pensioni ma dà un’ulteriore possibilità ai cittadini di scegliere, in caso di raggiungimento di alcuni requisiti, se accedere anticipatamente alla pensione.

          Per quanto riguarda “Opzione donna”, tutte le donne possono accedere alla pensione interamente calcolata con il sistema contributivo se in possesso dei seguenti requisiti entro il 31/12/2018:

          Al 31 dicembre 2018Età minimaContributi minimiDecorrenza pensione
          Solo contributi da dipendente5835 anni

          (1820 sett.)

          Finestra mobile 12 mesi
          Contributi da autonoma o misti59Finestra mobile 18 mesi
           

          Come per quota 100, “Opzione donna” è solo una delle possibilità che le lavoratrici hanno per accedere anticipatamente alla pensione, tenendo ben presente che, trattandosi di una pensione calcolata con il sistema contributivo, l’assegno pensionistico anticipato sarà inferiore a quello che si potrebbe maturare con la pensione di vecchiaia.

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          Fonte: patronato.acli.it

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          Una famiglia deve avere una casa dove abitare, una fabbrica dove lavorare, una scuola dove crescere i figli, un ospedale dove curarsi e una chiesa dove pregare il proprio Dio

          Giorgio La Pira