Modello 730: Chi effettua la spesa non pregiudica la detrazione

Fonte: caf.acli.it
Il pagamento materiale della spesa non intralcia il diritto alla detrazione, anche se chi ha pagato è un soggetto diverso da quello che poi godrà effettivamente del beneficio fiscale nel 730 (per assistenza ci si può rivolgere a CAF ACLI). Questo in buona sostanza è il sunto che arriva dalle diverse indicazioni che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo riguardo all’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili istituito nel 2020.
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Il requisito richiesto dalla norma circa la tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti stabiliti dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). L’estratto conto, in particolare, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.
Al riguardo, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.
Si può, ad esempio, verificare che il contribuente utilizzi la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a se stesso, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.
Il contribuente potrebbe inoltre utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere, ad esempio, supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.
