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Dichiarazione: per il Modello REDDITI (ex Unico) il traguardo è il 31 ottobre

Dichiarazione: per il Modello REDDITI (ex Unico) il traguardo è il 31 ottobre

La fase degli adempimenti dichiarativi non chiude i battenti col 730. C’è infatti tempo fino al 31 ottobre, per chi si fosse dimenticato, o non avesse potuto fare la dichiarazione, di trasmettere il Modello REDDITI (ex Unico) servendosi di un intermediario fiscale come Acli Service.

Chi deve presentare il Modello REDDITI

Entro quella data, quindi:

  • chi ha percepito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • chi ha percepito redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • chi ha percepito redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 del 730;
  • chi ha percepito plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società;
  • chi ha percepito redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • chi deve presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);
  • chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti

potrà inviare il proprio modello (per via telematica) usufruendo dei servizi Entratel e Fisconline, accessibili tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure affidandosi agli uffici di un intermediario abilitato, come i Caf delle Acli. Facciamo presente che per l’elaborazione del modello, il servizio di Caf Acli è disponibile anche attraverso la nuova piattaforma online che permette di inviare da casa tutta la documentazione, affidando poi ai nostri tecnici il lavoro di compilazione e calcolo.

Non solo le suddette categorie di contribuenti sono chiamate alla spedizione del modello, ma eventualmente anche:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati;
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i lavoratori dipendenti il cui sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non lo sono state nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Nel caso dei contribuenti non abilitati ai servizi telematici, che dunque si affideranno a commercialisti o Caf, l’intermediario competente è tenuto a rilasciare l’impegno a presentare – appunto per via telematica – i dati in essa contenuti. Per finire, l’intermediario stesso sarà tenuto, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, a rilasciare, unitamente all’originale del modello, una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

Tale comunicazione diverrà quindi per il contribuente la prova dell’avvenuta consegna del modello. Potrebbe però capitare che una volta inviata la dichiarazione, il sistema dell’Agenzia la scarti per la presenza di dati non corretti o non richiesti, oppure perché trasmessa più volte. In casi del genere le Entrate notificheranno lo scarto all’intermediario abilitato, con la possibilità di inviare nuovamente il modello in modo corretto entro cinque giorni dalla notifica.

31 ottobre: termine ultimo anche per rettificare il 730

C’è infine un altro aspetto da rammentare. La scadenza ordinaria prorogata al 31 ottobre chiama infatti a raccolta anche quei contribuenti che hanno sì presentato il 730, ma che solo dopo si sono accorti di aver commesso degli errori a proprio favore, la cui rettifica comporti un minor credito o un maggior debito. L’errore a favore, in sostanza, si verifica quando nel 730 è stato dichiarato o un reddito inferiore al reale, o magari quando si sono richieste detrazioni non spettanti o in misura maggiore rispetto al dovuto.

In questi casi, quindi, l’unica soluzione possibile per poter sanare la propria posizione non è quella del 730 integrativo (previsto soltanto in caso di errori a sfavore), ma appunto la consegna di un Modello REDDITI cosiddetto “correttivo nei termini”. Per altro, ai fini del ravvedimento operoso, la medesima scadenza del 31 ottobre riguarda automaticamente anche il termine per l’invio dei modelli integrativi volti a sanare le violazioni commesse nelle scorse dichiarazioni 2017 su redditi 2016, dal momento appunto che il termine delle dichiarazioni integrative sull’anno precedente coincide col termine ordinario delle dichiarazioni dell’anno in corso.

Fonte: mycaf.it

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