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I contratti di solidarietà

OperaioOperaiofoto di David Mark

Approfondimento Lavoro/2 a cura dell'Ufficio lavoro del Patronato Acli di Treviso

"E' evidente come, nei periodi di crisi, il ruolo del contratti di solidarietà "difensivi" sia particolarmente importante". Eccone le caratteristiche, la durata, il trattamento economico.
I contratti di solidarietà sono disciplinati dalla Legge 19/12/1984, e consistono in un accordo collettivo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali diretto a incentivare e favorire l'occupazione mediante la riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti dell'azienda.

La suddetta legge distingue tra:
1) contratti di solidarietà difensivi, che prevedono una riduzione dell'orario di lavoro, suddividendo l'attività lavorativa tra più lavoratori con lo scopo di evitare il licenziamento di quelli in esubero.
2) contratti di solidarietà espansivi, che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro per permettere l'assunzione di nuovo personale e, pertanto, incrementare l'occupazione aziendale.

Appare evidente, soprattutto nei periodi di crisi economica, il ruolo particolarmente importante dei contratti di solidarietà difensivi, i quali, una volta ottenuta l'autorizzazione ministeriale, possono essere stipulati in presenza di due requisiti previsti dal D.M. 10/07/2009:
1) l'impresa deve rientrare nell'ambito di applicazione della C.I.G.S.
2) l'impresa deve aver occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente.

È evidente che, nonostante entrambe le tipologie contrattuali utilizzano la riduzione dell'orario di lavoro a fini occupazionali, quelli difensivi, sono stipulati da imprese in crisi che vogliono evitare un licenziamento collettivo del personale eccedente, quelli espansivi, non sono correlati ad una crisi aziendali, ma si fondano su di un principio di solidarietà tra lavoratori disoccupati e occupati.

La durata del contratto di solidarietà, può essere al massimo di 24 mesi, eventualmente prorogabili di altri 24 mesi (nel caso di lavoratori operai e impiegati nel Mezzogiorno, la proroga può arrivare fino a 36 mesi); può beneficiarne tutto il personale dipendente, ad eccezione dei dirigenti, degli apprendisiti, e dei lavoratori a domicilio.

Il trattamento economico dei prestatori di lavoro beneficiari di tale contratto, in base a quanto stabilito dall'art. 6 co. 3, L. 60871996, consisteva in un'integrazione salariale pari al 60% della retribuzione persa in seguito alla riduzione dell'orario, ma, a causa della crisi congiunturale che ha colpito la maggior parte delle imprese del nostro Paese, con la L. 228 c.d. legge di stabilità 2013, la misura del trattamento è aumentata fino al raggiungimento dell'80% della retribuzione persa dal lavoratore.

Per maggiori informazioni su questo e altri temi, contattare l'ufficio lavoro del Patronato ACLI di Treviso all'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

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