Buoni Fruttiferi Postali materiali prescritti

I Buoni Fruttiferi Postali possono essere riscossi entro 10 anni dalla scadenza, trascorsi i quali interviene il cosiddetto “termine di prescrizione” e non sono più rimborsabili, né nel capitale né negli interessi maturati.
Ma attenzione: la giurisprudenza è intervenuta su controversie relative a buoni fruttiferi postali scaduti e caduti in prescrizione ad insaputa dei clienti di Poste Italiane, e l’esito di quanto è stato deciso è interessate.
È stata riconosciuta la responsabilità di Poste Italiane per mancata o incompleta informazione sulla scadenza dei buoni fruttiferi materiali: se il cliente non ha ricevuto il foglio illustrativo al momento della sottoscrizione o non è stato adeguatamente informato sulla durata del buono, può agire per ottenere il rimborso.
Poste Italiane, infatti, ha l’obbligo di indicare chiaramente la data di scadenza del buono fruttifero e informarne il cliente.
In assenza di queste informazioni, è possibile contestare la prescrizione: dal momento in cui al cliente viene rifiutato il rimborso del buono fruttifero, decorre un nuovo termine di prescrizione di 5 anni.
Per ulteriori informazioni:
Lega Consumatori di Treviso
Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Cellulare: 392 1012239
