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Smartworking per lavoratori fragili

Dal 23 luglio 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

Tra i provvedimenti di particolare rilevanza è la reintroduzione (con effetto retroattivo) del lavoro agile per i c.d. lavoratori fragili.

Fino al 31/10/2021 i lavoratori fragili, cioè in possesso di documentazione medica attestante una situazione di fragilità derivante da immunodepressione o conseguente a malattie oncologiche o perché sottoposti a terapie salvavita oppure con riconoscimento della legge 104/92 art. 3 comma 3, hanno diritto a svolgere la propria attività in smart working.

Qualora la mansione non sia compatibile con il lavoro agile, il lavoratore fragile può essere adibito anche a mansione diversa purché compresa nello stesso inquadramento.

Dal 1° luglio resta invece confermato che qualora non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, l’assenza del lavoratore fragile non è più equiparata al ricovero ospedaliero. Pertanto l’assenza giustificata del certificato medico di malattia rientrerà nel computo del periodo di comporto.

 

Fino al 31 dicembre 2021 la modalità di svolgimento in lavoro agile è prevista con una procedura di comunicazione semplificata e anche in assenza degli accordi individuali.

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