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Fine del blocco dei licenziamenti

In questi giorni il nostro Ufficio lavoro riceve molteplici richieste in merito alla fine del blocco dei licenziamenti.

Proviamo a fare chiarezza sul tema.

Fino al 30 giugno nessuna azienda potrà licenziare per giustificato motivo oggettivo.

Dal 1° luglio 2021 non possono licenziare:

  • Le aziende che presenteranno domanda di cassa integrazione ordinaria o straordinaria per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito comunque entro il 31 dicembre 2021.
  • Fino al 31 ottobre 2021 le aziende che rientrano nel campo di applicazione dell’ Assegno ordinario (Fis e Fondi di solidarietà bilaterali) e della Cig in deroga a prescindere dalla fruizione effettiva.

I licenziamenti intimati in violazione del divieto imposto da ultimo dal Decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021 sono nulli e comportano la reintegra in azienda del lavoratore interessato e la condanna, per il datore di lavoro, al risarcimento del danno subito.

Sono invece sempre possibili i licenziamenti in caso di:

  • Giusta causa o giustificato motivo soggettivo, cioè dovuti ad una grave inadempienza del lavoratore
  • Cessazione attività dell’impresa o messa in liquidazione
  • Fallimento
  • Cambio di appalto con riassunzione a seguito del subentro di nuovo appaltatore
  • Mancato superamento del periodo di prova
  • Superamento del periodo di comporto in caso di malattia
  • Accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro
  • Raggiungimento dei limiti di età ai fini della pensione di vecchiaia
  • Contratto di dirigente
  • Interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo
  • Rapporto di lavoro domestico

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