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Congedo parentale: anche i padri restano a casa

Molte sono le conoscenze relative ai diritti delle madri dal momento in cui si allarga la famiglia, molte meno quelle che investono la figura paterna.
Nell'attività di consulenza che svolgiamo come Ufficio Lavoro possiamo però constatare come spesso nell’ambito familiare vengano fatte determinate scelte per mancanza di conoscenza della materia.

Negli anni, dinanzi ad un chiaro sbilanciamento delle cure familiari sulla donna, il nostro ordinamento ha introdotto diritti e doveri riconosciuti ai neo padri proprio per consentire una maggior partecipazione nella vita del nuovo arrivato e un sostegno effettivo all’altro genitore.

Innanzitutto anche per il 2021 è stato confermato il congedo di paternità ossia il neo papà ha l’obbligo di fruire di 10 giorni interamente retribuiti entro i primi 5 mesi di vita del bambino. Tali giorni, spesso fruiti in coincidenza con la nascita, mirano a stimolare il legame padre figlio fin dal nuovo ingresso in famiglia.

Al padre inoltre è riconosciuta la possibilità di fruire del congedo parentale, diritto che sappiamo certamente spettare alla madre per sei mesi (180 giorni), anche frazionabili, da aggiungersi alla maternità obbligatoria.

La circolare Inps n. 109/2000 ha fornito chiare disposizioni applicative sulla fruizione del congedo: il padre può usufruire del congedo per un periodo massimo di 7 mesi parentale fermo restando che il periodo totale di congedo parentale di cui i genitori possono usufruire è di complessivi 10 mesi.

È possibile una mensilità aggiuntiva, arrivando ad 11 mesi in totale, nel caso in cui il padre usufruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale.

Ricordiamo che il congedo è indennizzato dall'Inps nella misura del 30% della retribuzione con contribuzione figurativa fino al 6° anno di vita del bambino per un periodo massimo fra i genitori di 6 mesi. Dai 6 anni compiti agli 8 l'indennizzo si ha solamente nel caso in cui il reddito individuale lordo dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo Inps, mentre oltre gli 8 anni di vita del figlio il congedo non è mai indennizzabile, pur restando in caso di fruizione l’assenza giustificata.

Anche il diritto a fruire dei riposi giornalieri, 1 ora per contratti fino a 6 ore al giorno oppure 2 se superiori fino all’anno del bambino, potrebbe essere vantato dal padre in alternativa alla madre che deve dichiararne espressamente la rinuncia.

Sempre in alternativa alla madre, il padre può anche assentarsi dal lavoro in caso di malattia del figlio: si tratta di assenze giustificate ma non retribuite per tutta la durata della malattia fino al compimento dei 3 anni, 5 giorni lavorativi dai 3 agli 8 anni compiuti.

 

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