Manovra estiva 2011 - 2/ le pensioni dei lavoratori pubblici
Mercoledì 21 Settembre 2011 10:06
MANOVRA ESTIVA 2011: 2/PENSIONI LAVORATORI PUBBLICI
Alcuni cambiamenti sostanziali (e peggiorativi) per le pensioni dei lavoratori pubblici sono stati introdotti dalla manovra estiva.
Allungamento della decorrenza delle pensioni della scuola
Da sempre i lavoratori della scuola pubblica possono accedere alla pensione unicamente il 1° settembre per salvaguardare la continuità didattica. Per il personale del comparto scuola che maturerà i requisiti pensionistici a partire dall’1.1.2012, è previsto che la finestra unica di accesso a pensione sia fissata al 1° settembre dell’anno successivo a quello di compimento dei requisiti stessi (anziché 1° settembre dell’anno solare medesimo di maturazione dei requisiti come era in passato). In altri termini, per il personale che maturerà i requisiti nell’anno solare 2012 la pensione di vecchiaia/anzianità avrà prima decorrenza utile 1° settembre 2013. E così via per gli anni successivi.
Mantengono invece il precedente regime di decorrenza pensionistica i lavoratori che raggiungono i requisiti entro il 31.12.2011.
Ritardo del pagamento del tfs
La nuova normativa sposta il pagamento del trattamento di fine servizio (il TFR del settore pubblico) dopo ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. A questo si aggiunge un tempo tecnico di 3 mesi concesso all’Inpdap per procedere alla materiale corresponsione della prestazione. La nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei soggetti che “maturano i requisiti per il pensionamento” a decorrere dal 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge 138/2011). Il pagamento immediato rimane per le sole cessazioni dovute a inabilità e decesso.
Proroga del licenziamento al compimento dei 40 anni di anzianità
Viene prorogata fino al 2014 la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di procedere al licenziamento dei propri dipendenti al compimento, da parte di questi ultimi, del limite di 40 anni di anzianità contributiva. La norma, originariamente limitata al triennio 2009/2011, prevede comunque che venga dato al lavoratore un preavviso di almeno 6 mesi, e che venga salvaguardata la finestra pensionistica di legge.
Allungamento del servizio oltre l’età di pensionamento
Il pubblico dipendente che intende proseguire il rapporto lavorativo per un biennio oltre i limiti di età, è tenuto a produrre alla propria amministrazione una dichiarazione di “disponibilità al trattenimento” nel periodo che va dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età. L’amministrazione, ricevuta tale dichiarazione, valuta discrezionalmente se aderire o meno alla richiesta senza più un obbligo di risposta.
Retribuzione pensionabile per i dirigenti statali
Se l’ultimo incarico dirigenziale prima del pensionamento non ha durata almeno triennale, sia la buonuscita che la pensione verranno calcolate sulla base dello stipendio percepito dall’interessato precedentemente il conferimento dell’ultimo incarico dirigenziale.
Questo limiterà la cattiva prassi delle promozioni dell’ultimo anno che portavano a generosi aumenti sulle pensioni.
Trasferimento di sede
Anche se non si tratta di disposizione di natura previdenziale merita comunque di essere evidenziata perché apre le porte al più o meno libero potere datoriale, da parte delle pubbliche amministrazioni, di disporre a piacimento il trasferimento di sede del pubblico dipendente.
In base a criteri di necessità e funzionali, oggetto di informativa preventiva, è consentito il trasferimento in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento.
Loris Montagner
Direttore Patronato Acli Treviso










