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Smart working: come funziona il "lavoro agile"

Le nuove tecnologie in continua in evoluzione e la necessità di conciliare i tempi di vita e lavoro, hanno portato all’approvazione della legge n. 81/2017 che disciplina il “Lavoro agile”. Questo nuovo dettato normativo abbraccia l’idea di un miglioramento dell’efficienza aziendale, pensando ad un lavoro per obiettivi e ad un sistema retributivo premiante.

Che cos'è il lavoro agile

Il lavoro agile rientra a pieno titolo in un rapporto di lavoro subordinato con l’applicazione di tutte le tutele normative e retributive previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si differenzia tuttavia dal “tipo tradizionale” di lavoro subordinato per almeno due elementi: il luogo e l’orario di lavoro. Lo sviluppo tecnologico ha infatti ridotto, se non eliminato, le barriere spaziali e temporali, rendendo di fatto la prestazione lavorativa possibile “ovunque” ed in “qualsiasi momento”, senza precisi vincoli di luogo o orario di lavoro.

In merito al luogo della prestazione, la nuova disciplina prevede che l’attività si svolga in parte all’interno dei locali aziendali in parte all’esterno, senza una postazione fissa. Per esterno non si intende necessariamente la residenza o il domicilio del lavoratore. Anche l’articolazione dell’orario di lavoro può essere flessibile, fermo restando il limite di durata massima di lavoro giornaliero e settimanale definiti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

La stipula di un patto individuale

Elemento essenziale del lavoro agile è la stipulazione di un patto individuale scritto tra datore di lavoro e lavoratore, in aggiunta al contratto di assunzione. Il patto deve disciplinare:

  • le modalità di svolgimento della prestazione all’esterno dell’azienda,
  • l’esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro,
  • gli strumenti utilizzati dal lavoratore,
  • i tempi di riposo collegati necessariamente alla “disconnessione” dalle strumentazioni tecnologiche.

Il patto individuale, che di fatto modifica le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, può essere limitato ad un periodo di tempo (patto a tempo determinato) o può essere senza termine (patto a tempo indeterminato). Dal 15 novembre 2017 l’accordo sottoscritto tra datore di lavoro e dipendente deve essere trasmesso telematicamente attraverso il portale dei servizi del Ministero del lavoro.

Le tutele previste

È bene sottolineare che sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere dal patto individuale di lavoro agile, liberamente, con il solo rispetto del preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso porterà al ripristino dello svolgimento del rapporto di lavoro come definito in sede di assunzione.

Con la circolare n. 48 del 2 novembre 2017, l’Inail ha ribadito che i lavoratori “agili” hanno diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali, anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività.

 

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