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In pensione prima: domanda entro il 1° maggio per gli "usuranti"

In pensione prima: domanda entro il 1° maggio per gli "usuranti"

È appena suonata – il 31 marzo – la campanella per gli over 63 che vogliono accedere all’indennità APe sociale, che già dobbiamo ricordarci di un’altra scadenza: la pensione di anzianità cui possono accedere i lavoratori addetti ad attività usurante.

Entro il 1° maggio 2018 deve essere inviata domanda di accesso ai benefici per lavoro usurante, per tutti coloro i quali raggiungeranno i requisiti nel corso del 2019. Ma vediamo insieme chi può fare questa domanda.

Quali tipologie di lavoro?

Possono accedere a questi benefici i lavoratori addetti a produzioni lavorazioni definite dalla legge usuranti: lavori in galleria, cava o miniera; lavori ad alte temperature; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori di asportazione dell’amianto; attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti. Questi i sicuri beneficiari.

In seconda battuta, i lavoratori addetti alle linee di produzione in catena, ma anche i conducenti di veicoli con capienza complessiva non inferiore a 9 posti, che effettuino servizio pubblico di trasporto collettivo.

E ci sono, infine, i lavoratori notturni, che esercitano organizzati in turni e prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore, per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64; lo stesso tipo di lavoratori, ma che esercitino per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Quali requisiti?

È necessario aver svolto attività usuranti per un periodo minimo: di almeno 7 anni nell’ultimo decennio o di almeno metà della vita lavorativa.

Quando richiedere questa pensione?

Per ottenere questa tipologia di pensione è necessario far valere il requisito anagrafico, un requisito contributivo minimo e il requisito della quota. I requisiti sono diversi, bisogna distinguere tra chi ha svolto solo lavoro dipendente e chi ha anche svolto periodi di lavoro artigiano, commerciale o di coltivatore diretto. Nella tabella riassumiamo i requisiti richiesti.  

 

 

 

 

Lavoratori usuranti e notturni con almeno 78 notti l’anno
Solo contributi da dipendente
Età minimaContributi minimi

Quota
Somma età + contributi

Dal 2017 

al 2026

61 anni e 7 mesi35 anni97,6
Lavoratori notturni con numero notti compreso tra 72 e 77 notti l’anno
62 anni e 7 mesi35 anni98,6
Lavoratori notturni con numero notti compreso tra 64 e 71 notti l’anno
63 anni e 7 mesi35 anni99,6

 

 

 

 

 

Lavoratori usuranti e notturni con almeno 78 notti l’anno
Contribuzione mista dipendente e autonomo
Età minimaContributi minimi

Quota
Somma età + contributi

Dal 2017 

al 2026

62 anni e 7 mesi35 anni98,6
Lavoratori notturni con numero notti compreso tra 72 e 77 notti l’anno
63 anni e 7 mesi35 anni99,6
Lavoratori notturni con numero notti compreso tra 64 e 71 notti l’anno
64 anni e 7 mesi35 anni100,6

 

Come fare la domanda?

Chi nel corso del 2019 raggiunge i requisiti sopra indicati, può inoltrare domanda di riconoscimento dei benefici per lavori usuranti entro il 1° maggio prossimo, se questa scadenza non verrà rispettata la decorrenza della futura pensione slitterà fino a un massimo di 3 mesi. La domanda è telematica e deve essere corredata della documentazione necessaria a dimostrare l’avvenuto svolgimento dell’attività lavorativa usurante. Anche i datori di lavoro sono tenuti a collaborare, compilando l’apposito modulo nel quale indicare le mansioni usuranti svolte dal loro dipendente.

Le maggiori difficoltà sono legate alla ricerca della documentazione, quando si deve dimostrare un’attività usurante avvenuta nei primi anni di carriera lavorativa, può succedere infatti che il tempo trascorso sia tale che la documentazione (la certificazione dei turni) non sia più archiviata o che addirittura non ci sia più il vecchio datore di lavoro.

Gli uffici del Patronato Acli sono a vostra disposizione per verifica, consulenza e assistenza nell’espletamento della pratica.

Fonte: patronato.acli.it

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