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L'assicurazione sociale per l'impiego

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    Approfondimento Lavoro/2 a cura dell'Ufficio lavoro del Patronato Acli di Treviso

    La legge di riforma del mercato del lavoro (L.92/2012) ha introdotto per gli eventi di disoccupazione involontaria successivi al 1° gennaio 2013 l’istituto dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, abbreviato con la sigla ASpI, destinato ad unificare e sostituire in un’unica disciplina le previgenti prestazioni a sostegno del reddito.

    Si tratta della disoccupazione ordinaria, della disoccupazione con requisiti ridotti, della disoccupazione speciale edile e della disoccupazione per apprendisti sospesi o licenziati. A decorrere dal 1°gennaio 2017 l’ASpI sostituirà anche l’indennità di mobilità.

    In data 8 giugno 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale decreto attua le disposizioni della legge 92/2012 e dispone, in via sperimentale, che negli anni 2013-2014-2015, il lavoratore che abbia diritto all’Aspi o alla Mini Aspi (già disoccupazione con requisiti ridotti), possa richiedere la liquidazione anticipata (in un’unica soluzione) di quanto non ancora corrisposto a tali titoli.

    Il decreto sopra citato prevede che possano beneficiare di tali anticipazioni, i lavoratori che hanno intenzione di:
    1. intraprendere un’attività di lavoro autonomo.
    2. avviare un’attività di auto impresa o micro impresa.
    3. associarsi in cooperativa.
    4. sviluppare un’attività autonoma a tempo pieno, già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione Aspi o Mini-Aspi.
    5. intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co. svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro (che ha determinato il diritto all’indennità Aspi o Mini-Aspi), ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate così come disposto dall’art. 2359 del Codice Civile.

    Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda di anticipazione, va precisato che dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, a tale scopo, è previsto un apposito servizio da parte del Patronato ACLI di Treviso.

    Per approfondimenti, contattare l'Ufficio Lavoro del Patronato ACLI di Treviso al numero 0422/543640 - mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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    Una famiglia deve avere una casa dove abitare, una fabbrica dove lavorare, una scuola dove crescere i figli, un ospedale dove curarsi e una chiesa dove pregare il proprio Dio

    Giorgio La Pira